Con l’ordinanza n. 25428 depositata ieri la Corte di cassazione ha affermato che è legittima la notifica presso il domicilio eletto della società anche se si tratta di un indirizzo diverso dal luogo del difensore. Il caso analizzato riguarda la notifica di un appello da parte dell’Agenzia a una società presso il domicilio eletto nel corso del primo grado di giudizio. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, nel presupposto che la notifica doveva essere eseguita presso il difensore. La Cassazione ha rilevato che la norma sul processo tributario ha carattere di specialità e di prevalenza rispetto alla previsione del Codice di procedura civile. L’art. 17 del Dlgs 546/92 dispone infatti che le comunicazioni e le notificazioni sono fatte nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte dell’atto della sua costituzione in giudizio. 


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