Anche le imprese che non applicano il Ccnl sono tenute a garantire ai lavoratori i diritti di informazione e consultazione previsti dal decreto legislativo n. 25/2007. La legge, infatti, stabilisce un nucleo minimo di obblighi, mentre alla contrattazione collettiva spetta il compito di definire le modalità di attuazione. Il datore di lavoro deve informare i rappresentanti sindacali, consentire loro di esprimere pareri e fornire risposte motivate, oltre a garantire il confronto. Con la sentenza n. 25178/2026 la Corte di cassazione ha confermato la condotta antisindacale di un vettore aereo internazionale che aveva rifiutato ogni confronto proprio perché non applicava un Ccnl italiano. Secondo la Corte, l’assenza di un contratto collettivo non può consentire al datore di neutralizzare gli obblighi previsti dalla legge e dal diritto Ue. Le imprese restano libere di non aderire a un Ccnl, ma devono comunque assicurare forme alternative di informazione e consultazione sulle materie previste dalla legge.
Anche se non si applica un Ccnl i dipendenti vanno informati e consultati
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