Con la sentenza n. 6838/2026 il Consiglio di Stato ha affermato che la valutazione per l’aggiudicazione degli appalti non è solo formale. La verifica di equivalenza tra il Ccnl indicato dalla stazione appaltante e quello diverso applicato dall’operatore economico, non costituisce un adempimento formale. Essa impone un confronto puntuale tra le architetture contrattuali collettive e non può tradursi a una verifica di fatto delle tutele offerte al singolo lavoratore, né essere assorbita nella valutazione di congruità dei costi della manodopera. Tale verifica ha carattere obbligatorio e deve precedere l’aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ha reso la sentenza in parola nell’ambito di una gara aperta per l’affidamento di un servizio di bike sharing, in cui l’aggiudicatario applicava il Ccnl Commercio anziché il Ccnl Metalmeccanico/Industria indicato nel bando.
Ccnl, equivalenza a tutto tondo
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