La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 25217 dello scorso 10 settembre, ha stabilito che il pignoramento esattoriale è efficace anche per crediti futuri, se derivano da un rapporto preesistente vantato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il terzo pignorato, dal canto suo, è obbligato a custodire le somme e a non disporne anche in caso di sospensione dell’esecuzione. Il debitore, poi, ben può opporre resistenza al pignoramento ma la tutela è posticipata rispetto alla procedura stragiudiziale. Diventa definitiva la declaratoria d’inefficacia del pignoramento a carico dell’Inps, proposta dall’avvocato in quanto difensore distrattario della parte vittoriosa in giudizio contro l’ente previdenziale, per un credito di circa 4 mila euro di spese legali.
Pignoramento esattoriale lungo
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