Il Consiglio nazionale forense, nella sentenza n. 155/2026, ha chiarito che non costituisce motivo di ricusazione la circostanza che un consigliere del Consiglio distrettuale di disciplina abbia espresso in altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fatto. Il Consiglio è intervenuto sul ricorso presentato da un avvocato contro il rigetto dell’istanza proposta nei confronti di un consigliere designato nel procedimento disciplinare a suo carico. Più precisamente il legale aveva lamentato che lo stesso consigliere, in seno ad un diverso e precedente procedimento disciplinare, aveva assunto le funzioni di consigliere istruttore, nonostante l’amicizia sui social network; pertanto riteneva necessario procedere con la ricusazione del giudice.


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