Privacy ed attività di marketing. L’Avvocato generale della Corte di giustizia Ue, nella causa C-317/25, boccia l’indicazione di generici partner per l’assenso a ricevere pubblicità. Il consenso a ricevere pubblicità è efficace se l’interessato conosce l’identità di chi tratterà i suoi dati. Non basta, invece, un’indicazione generica per categorie. Pertanto, nel caso in cui un’impresa raccolga l’assenso di una persona a trasferire i dati ai suoi ‘partner’, non meglio definiti, questi partner, per le proprie comunicazioni commerciali, con strumenti elettronici, devono acquisire uno specifico consenso: il primo non è sufficiente. Il caso al vaglio della Cgue è capitato in Francia, dove una società ha svolto attività di marketing diretto nei confronti di 3,9 milioni di utenti.
Privacy, un consenso non basta
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