Nella sentenza n. 25476 di ieri la Corte di cassazione ha sostenuto che la designazione del beneficiario di una polizza sulla vita effettuata dall’amministratore di sostegno non può ritenersi compresa nell’autorizzazione del giudice tutelare a investire il patrimonio dell’amministrato in una polizza vita, se il provvedimento non contiene specifiche indicazioni anche in ordine alla designazione del beneficiario. I giudici di piazza Cavour hanno cassato un verdetto di segno opposto assunto dalla Corte d’appello di Roma. L’annullamento della designazione dei beneficiari rimuove l’effetto prodotto dall’indicazione degli eredi legittimi come beneficiari della polizza vita. La clausola di designazione dei beneficiari non è elemento essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Il beneficiario è infatti un soggetto eventuale del contratto mentre sono necessari l’assicuratore e il contraente. 


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