Il punto più delicato dello schema di decreto sul lavoro mediante piattaforme digitali è distinguere il platform work dall’appalto in cui vengono semplicemente utilizzati software e algoritmi per organizzare il servizio. La direttiva Ue definisce la piattaforma attraverso requisiti precisi e congiunti, tra cui il fatto che l’organizzazione del lavoro retribuito sia una componente necessaria ed essenziale del servizio. Pertanto, la sola presenza di algoritmi, sistemi di monitoraggio o software gestionali non trasforma automaticamente un appalto in lavoro mediante piattaforma digitale. Anche l’intervento di intermediari, come somministratori o appaltatori, presuppone che a monte esista già una fattispecie qualificabile come platform work. Negli appalti tecnologicamente organizzati, come nella logistica, il problema può invece riguardare la genuinità dell’appalto e la concreta distribuzione dei poteri di organizzazione, direzione e controllo.
Gli appalti tecnologici non sono lavoro tramite piattaforma digitale
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