L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026, ha predisposto nuove causali contributo per i versamenti conseguenti alla revoca di intenti e al ravvedimento operoso, alle attività di controllo e ai diversi istituti di definizione delle controversie. 

Il documento segue quanto delineato dalla risoluzione n. 16/E del 25 marzo 2016 e dalla risoluzione n. 2/E del 10 gennaio 2025 in merito ai pagamenti connessi alla dichiarazione di successione. Per le somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione e della presentazione di istanze per ravvedimento e riliquidazione dell’imposta il riferimento è alla risoluzione n. 35/E dell’11 luglio 2024. 

 

Versamento delle somme dovute per gli atti di donazione e per la riliquidazione delle imposte a seguito di revoca della dichiarazione d’intenti e ravvedimento operoso in relazione alla dichiarazione di successione

 

In relazione alla presentazione della dichiarazione di successione, per consentire il versamento delle somme richieste con avviso di liquidazione per decadenza dai benefici ‘prima casa’, l’Agenzia istituisce i seguenti codici tributo:

  • ‘A252’ denominato ‘Successioni – Imposta di successione e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e revoca d’intenti’;
  • ‘A253’ denominato ‘Successioni – Imposta ipotecaria e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e revoca d’intenti’;
  • ‘A254’ denominato ‘Successioni – Imposta catastale e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e revoca d’intenti’;
  • ‘A255’ denominato ‘Successioni – Imposta di bollo e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e revoca d’intenti’;
  • ‘A256’ denominato ‘Successioni – Sanzione imposta di successione – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997’;
  • ‘A257’ denominato ‘Successioni – Sanzione imposte ipotecarie e catastali – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997’;
  • ‘A258’ denominato ‘Successioni – Sanzione imposta di bollo – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997’;
  • ‘A259’ denominato ‘Successioni – Tributi speciali e compensi – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e revoca d’intenti’. 


Per consentire il versamento dell’imposta complementare correlata all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla registrazione di atti, richieste con avviso di liquidazione, notificato a seguito di istanza del contribuente nelle ipotesi di revoca di intenti e di ravvedimento operoso, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • ‘A260’ denominato ‘Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 479/1997 e revoca d’intenti’;
  • ‘A261’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni – Imposta complementare – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997’;
  • ‘A262’ denominato ‘Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali e interessi – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 e revoca d’intenti’;
  • ‘A263’ denominato ‘Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 472/1997’.


 

Versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo e di conciliazione relative all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione e alla registrazione di atti

 

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo e di conciliazione relative all’imposta sulle donazioni e alle tasse per i servizi ipotecari e catastali, in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione o alla registrazione di atti, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • ‘A264’ denominato ‘Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Omessa impugnazione’;
  • ‘A265’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni – Omessa impugnazione’;
  • ‘A266’ denominato ‘Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione’;
  • ‘A267’ denominato ‘Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione’;
  • ‘A283’ denominato ‘Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione’;
  • ‘A284’ denominato ‘Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Omessa impugnazione’.
  • ‘A268’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni – Definizione delle sole sanzioni’;
  • ‘A269’ denominato ‘Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Definizione delle sole sanzioni’;
  • ‘A270’ denominato ‘Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Definizione delle sole sanzioni’;
  • ‘A271’ denominato ‘Imposta sulle donazioni e relativi interessi – Accertamento con adesione’;
  • ‘A272’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni – Accertamento con adesione’;
  • ‘A273’ denominato ‘Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione’;
  • ‘A274’ denominato ‘Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione’;
  • ‘A275’ denominato ‘Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione’;
  • ‘A276’ denominato ‘Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Accertamento con adesione’;
  • ‘A277’ denominato ‘Imposta sulle donazioni e relativi interessi -Conciliazione’;
  • ‘A278’ denominato ‘Sanzione imposta sulle donazioni – Conciliazione’;
  • ‘A279’ denominato ‘Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione’;
  • ‘A280’ denominato ‘Successioni – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione’;
  • ‘A281’ denominato ‘Registro – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione’;
  • ‘A282’ denominato ‘Registro – Sanzione tasse per i servizi ipotecari e catastali – Conciliazione’.   


I codici relativi alle attività di controllo, all’adesione e alla conciliazione vanno inseriti nella sezione ‘Erario’ del modello F24, in corrispondenza degli importi a debito versati. Il contribuente deve riportare il codice dell’Ufficio, quello dell’atto e l’anno di riferimento.

Per i codici ‘A269’, ‘A273’, ‘A274’, ‘A279’, ‘A280’, ‘A283’ e ‘A284’ occorre compilare anche il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede. Il codice fiscale del defunto deve essere inserito nell’apposito campo unitamente al codice ‘08’ da riportare nel campo ‘codice identificativo’. 

Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il codice tributo ‘9400 – spese di notifica per atti impositivi’.