Nell’ordinanza n. 24746/2026, depositata lo scorso 24 agosto la Corte di cassazione ha stabilito che quando la pronuncia di merito si fonda su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggere il decisium sul piano logico e giuridico, il soccombente che ricorre presso la Suprema corte ha l’onere di censurare tutte le rationes decidendi. L’omessa impugnazione anche di una sola di esse determina l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, poiché la motivazione non impugnata diventa definitiva e impedisce comunque l’annullamento della sentenza, a prescindere dall’eventuale fondatezza dei motivi proposti sulle altra ragioni. Nel caso in parola il Fisco è uscito sconfitto in quanto aveva impugnato solo metà della sentenza che le aveva dato torto sul classamento di due immobili, ignorando la motivazione di merito che riconosceva la corretta categoria più favorevole alle contribuenti. Inammissibile il ricorso dell’Agenzia. 


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