Con la risposta a interpello n. 165 del 31 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reddito che un trust estero trasparente imputa al beneficiario residente in Italia si determina tenendo conto delle regole fiscali dello Stato in cui il trust è stabilito e si tassa come reddito di capitale. Resta invece fuori gioco la presunzione dell’articolo 45, comma 4-quater, secondo cui l’intero ammontare percepito costituisce reddito quando non è possibile distinguere tra reddito e patrimonio, perché riguarda, in linea di principio, i trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata e non il beneficiario individuato di un trust trasparente. Il caso riguardava una cittadina statunitense da anni residente in Italia, divenuta beneficiaria di un trust californiano alla morte della madre avvenuta il 20 maggio 2025. Da quel giorno cambiano i redditi riferibili alla madre e quelli imputabili alla figlia.
Il trust estero non parla italiano
questo articolo si trova a pagina 10