La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 4226 del 15 gennaio scorso è intervenuta sull’articolo 430 del Codice di procedura penale affermando che ‘la norma ex articolo 430 c.p.p. non prevede la notifica dell’avviso di deposito dell’attività integrative delle indagini e che, come questo ha avuto modo già di chiarire, con un principio certamente estensibile anche al caso in esame, che non è richiesta la notifica alla controparte dell’attività integrativa di indagine prevista dall’articolo 430 c.p.p. essendo sufficiente il deposito della relativa documentazione. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso della difesa e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3 mila euro in favore della Cassa delle ammende. Nel suo ricorso la difesa deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 430 c.p.p. in riferimento alla nullità della sentenza per omesso avviso di deposito dell’attività integrativa di indagine. 


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