L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 176 di ieri, ha chiarito che un conferimento di controllo effettuato da soci persone fisiche di una holding a favore di una conferitaria da costituirsi in forma di società semplice non benefica del realizzo controllato per via dei limiti di tali società a livello di impianto contabile e redazione di bilancio, dovendosi quindi applicare il criterio del valore normale. Secondo l’Agenzia il conferimento deve avere ad oggetto azioni o quote in società, ovvero di società . (Ved. anche Italia Oggi: ‘Limiti al realizzo controllato’ – pag. 27)
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