La Cassazione penale, con la sentenza n. 33545 dello scorso 14 settembre, fa cadere il sequestro preventivo a carico della Srl che è sospettata di aver emesso fatture per operazioni inesistenti nell’ambito di una presunta frode Iva. E ciò perché l’importo su cui è disposto il vincolo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, non costituisce il prezzo del reato ipotizzato a carico dell’amministratore, mentre la società risponde per responsabilità amministrativa: l’Iva che l’acquirente paga e detrae, il fornitore incassa e la cartiera non versa poi all’Erario costituisce il profitto di terzi e non il corrispettivo o compenso che va alla società per aver emesso i documenti fittizi. Non c’è concorso fra il reato di chi emette e chi utilizza le fatture: è escluso che si possa estendere all’emittente la confisca di una somma che rappresenta il guadagno altrui.


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