La quinta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 33934, ha evidenziato che nel concordato in appello, rilanciato dalla riforma Cartabia con l’estensione dell’area dei reati interessati dall’istituto, l’accordo raggiunto preclude qualsiasi ripensamento anche su questioni rilevabili d’ufficio. Per i giudici di piazza Cavour gli unici motivi di ricorso ammessi riguardano la volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pm sulla richiesta, il diverso contenuto della pronuncia del giudice, l’applicazione di una pena illegale, l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente. Invece, non possono essere fatti valere elementi di impugnazione diversi, anche se relativi a questioni rilevabili d’ufficio.
Concordato in appello senza ripensamenti.
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