Nell’ordinanza n. 25406 dello scorso 15 settembre la Cassazione civile tributaria ha chiarito che la presentazione della dichiarazione integrativa non determina di per sé il venir meno della pretesa del Fisco fondata sulla dichiarazione originaria. L’integrativa resta una semplice ‘dichiarazione in proprio favore’ e non assurge ad autonoma fonte di prova; prova, che deve essere sempre fornita dal contribuente. Il caso riguardava una contribuente che aveva presentato il modello Unico 2012 indicando per errore una materia imponibile positiva per l’anno d’imposta 2011. A seguito del controllo automatizzato le Entrate emettevano una cartella di pagamento per il recupero di Iva, interessi e sanzioni. Con una dichiarazione integrativa e correttiva la società rettificava l’imponibile positivo in negativo ma per le Entrate la dichiarazione era tardiva. Da qui l’impugnazione della cartella.
Integrativa depotenziata
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