Come disposto dall’articolo 1136 c.c. l’assemblea condominiale in seconda convocazione può legittimamente tenersi solo in caso di mancato esperimento della prima. Questo si verifica quando mancano i partecipanti o in caso di numero legale insufficiente. In sostanza, l’assemblea in prima convocazione è condizione di legittimità della seconda. Il presidente della seconda è chiamato a verificare che la prima assemblea non abbia raggiunto il numero minimo dei partecipanti, consentendo la seconda convocazione. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23547/2026, ricorda il quadro normativo derivante dal combinato disposto dell’art. 1136 c.c. e dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione. La Corte ribadisce che nel giudizio di impugnazione della delibera l’onere di provare un vizio che ne determini l’invalidità, grava su chi abbia interesse all’annullamento. 


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