Dal 1°aprile 2025, per il reverse charge soggettivo nei subappalti, occorre fare riferimento alla nuova classificazione Ateco 2025: sia appaltatore sia subappaltatore devono svolgere attività riconducibili alla sezione F-Costruzioni. Alcune attività prima comprese nell’edilizia sono state riclassificate in altre sezioni e, di conseguenza, non beneficiano più del reverse charge, ma seguono le regole Iva ordinarie. È il caso, ad esempio, del restauro di edifici storici e di alcune attività di pulizia degli edifici. L’Agenzia delle Entrate ha confermato il nuovo criterio nella risposta fornita a Speciale Telefisco 2026. Restano però dubbi sul reverse charge oggettivo per pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici, perché alcuni codici Ateco 2025 comprendono attività prima escluse. 


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