Con l’ordinanza n. 25687 dello scorso 22 settembre la Corte di cassazione ha stabilito che è licenziabile chi testimonia il falso contro il datore. La deposizione resa dal lavoratore costituisce un obbligo di legge e il dipendente non può essere sanzionato, ad esempio, per aver fornito una versione sfavorevole all’azienda. E il corretto adempimento dell’obbligo processuale non può di per sé determinare conseguenze negative sul rapporto di lavoro. Ma non si può escludere la rilevanza disciplinare della condotta quando il teste compie, in modo consapevole o comunque colpevole, affermazioni non vere o prive di fondamento che possono ledere l’immagine del datore: in tal caso si configura la lesione del vincolo di fiducia.
Licenziabile chi testimonia il falso
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