La sezione lavoro della Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 25678 dello scorso 22 settembre, ha stabilito che la Cassa di previdenza ottiene i contributi non pagati dal professionista anche se l’iscrizione a ruolo è tardiva. La decadenza prevista dall’art. 25 del Dlgs 46/1999 ha natura processuale e non sostanziale: incide sul titolo esecutivo e non sul credito contributivo, che dunque può essere accertato nel ‘se’ e nel ‘quanto’ nel giudizio di opposizione. La mancata risposta dell’ente entro 220 giorni non annulla di diritto le partite né fa scattare il discarico automatico del debitore dai ruoli. Diventa definitivo il rigetto dell’opposizione proposta dal commercialista, destinatario della cartella di pagamenti per contributi che risalgono al 2012-2014.
Iscrizione a ruolo tardiva, contributi sempre dovuti
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