Il Listing Act II introduce nuove regole sulle azioni a voto plurimo, bilanciando i vantaggi per alcuni soci con maggiori tutele per minoranze e investitori. Le società che intendono quotarsi dovranno fornire informazioni dettagliate sulla struttura del capitale, sui diritti delle diverse categorie di azioni e sui relativi voti. Dovranno inoltre indicare eventuali limiti al trasferimento delle azioni e al diritto di voto, nonché i titolari di oltre il 5% dei diritti di voto plurimo. La normativa prevede maggioranze qualificate per introdurre o modificare le strutture a voto plurimo, evitando decisioni unilaterali dei soci beneficiari. Potranno essere introdotti limiti al peso dei voti plurimi nelle decisioni più delicate e specifiche tutele nelle operazioni straordinarie. I soci privi di voto plurimo potranno inoltre beneficiare del voto separato di categoria quando le modifiche statutarie incidono sui loro diritti.
Plurimo. E chiaro
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