Il tema della continuità aziendale è trattato dall’articolo 2086 del Codice civile il quale, al secondo comma, dispone che l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. In sede di preparazione del bilancio la direzione aziendale è chiamata ad effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’impresa di continuare ad operare nel tempo. Il presupposto della continuità aziendale implica che la valutazione delle voci di bilancio tenga conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico destinato alla produzione di reddito.


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