Ai fini Iva, i servizi relativi a beni immobili sono tassati nel Paese in cui si trova l’immobile, indipendentemente da dove siano stabiliti prestatore e committente. Per uniformare l’applicazione di questa regola, l’Ue ha introdotto dal 2017 definizioni comuni di bene immobile e del necessario collegamento tra servizio e immobile. Sono considerati immobili terreni, fabbricati ed edifici, comprese opere come strade, ponti e impianti, purché non siano agevolmente smontabili o rimovibili. Rientrano inoltre gli elementi integrati nell’immobile, come porte, finestre, impianti e finiture, quando ne completano la struttura o la funzionalità. Sono immobili anche apparecchiature e macchinari installati permanentemente, se la loro rimozione comporta la distruzione o un’alterazione significativa dell’edificio. Per valutare la permanenza si considerano soprattutto criteri oggettivi, quali difficoltà, costi e tempi di rimozione e gli eventuali danni provocati al fabbricato. 


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