In base al Dlgs 47/2026 non basta una generica autorizzazione assembleare o statutaria per svolgere attività in concorrenza con la società. Occorre una specifica autorizzazione dell’assemblea che descriva puntualmente l’attività concorrenziale che la stessa dovrà autorizzare. Si tratta di un’autorizzazione ad personam che riguarda il singolo specifico amministratore. L’eventuale autorizzazione statutaria, che resta astrattamente possibile, non potrà quindi riguardare una generica attività in concorrenza ma dovrà sempre essere specifica e ad personam. Le nuove norme hanno inoltre ampliato i divieti: il divieto di concorrenza è esteso all’assunzione del ruolo di dirigente con responsabilità strategiche. La rilevanza strategica va indicata con precisione in ogni singolo caso.
Amministratori, stretta sulle attività in concorrenza con la propria società
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