Ai fini del riconoscimento del danno da evizione parziale, il venditore dell’immobile paga fino a prova contraria il danno causato, ovvero la privazione di parte del bene cui si ritrova costretto l’acquirente. Se la parte venditrice risulta in colpa perché ha taciuto l’abuso edilizio, deve risarcire il compratore quando non dimostra che il danno patito dalla controparte non dipende dal suo inadempimento. Dunque, è tenuto a documentare, ad esempio, che l’aver taciuto all’acquirente l’ordine di demolizione che pendeva sui manufatti trasferiti non ha inciso sul ritiro del progetto di riqualificazione edilizia che il compratore ha presentato in Comune. Nella garanzia per evizione, poi, il credito per la riduzione del prezzo è pari alla differenza fra il corrispettivo iniziale e quanto ottenuto dalla rivendita del bene residuo: il tutto per ripristinare l’equilibrio contrattuale. Così la Cassazione civile, nella sentenza n. 25139 dello scorso 8 settembre.


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