L’articolo 12 del decreto legislativo 160/2026 introduce nel Codice penale un nuovo reato sulle responsabilità penali per chi realizza o utilizza sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. L’articolo 15, invece, amplia il catalogo dei reati previsti dal decreto legislativo 231/2001. Il nuovo articolo 437-bis del Codice penale punisce chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per progettazione, addestramento, produzione o immissione sul mercato di sistemi di AI ad alto rischio, idonee a prevenirne malfunzionamenti o alterazioni. Punita anche l’omessa adozione di misure di sorveglianza umana. La reclusione va da uno a cinque anni; da due a otto anni se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato.
Punito l’impiego dell’intelligenza artificiale senza misure di sicurezza
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