Dal 30 settembre il decreto legislativo n. 160/2026 disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nell’identificazione biometrica, nel quadro fissato dall’AI Act. L’AI può analizzare i dati biometrici già acquisiti legalmente ma non raccoglierne di nuovi né dedurre informazioni sensibili come razza, religione o orientamento sessuale. L’identificazione facciale in tempo reale è ammessa per prevenire gravi minacce, terrorismo o individuare soggetti scomparsi, con autorizzazione del procuratore e limiti temporali. Il riconoscimento a posteriori richiede, invece, nei casi previsti, l’autorizzazione del Gip, mentre le immagini raccolte localmente devono essere cancellate dopo 7 giorni. Nel procedimento penale l’identificazione in tempo reale di persone gravemente indiziate, latitanti o vittime è autorizzata dal Gip su richiesta del Pm, salvo le procedure d’urgenza. (Ved. anche Italia Oggi: ‘L’IA scova ricercati e scomparsi’ – pag. 6)


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