La presenza di parti comuni non è sufficiente, da sola, a escludere l’autonomia funzionale e reddituale di un’unità immobiliare. Un corridoio o un vano scale attraverso cui si accede a più unità non giustifica quindi automaticamente la loro riconfigurazione catastale. Occorre verificare, caso per caso, se ciascuna porzione sia in grado di svolgere autonomamente la propria funzione e di esprimere una propria capacità reddituale. Una distinzione tutt’altro che formale, soprattutto quando il numero delle unità immobiliari è stato assunto a riferimento per la determinazione dei limiti di spesa di interventi edilizi agevolati. Con l’ordinanza 17627 del 21 giugno 2021 la Corte di cassazione ha collegato l’accatastamento al riscontro di un cespite indipendente, individuato nel minimo perimetro immobiliare caratterizzato da autonomia funzionale e reddituale. Occorre quindi individuare caso per caso la porzione minima che presenti tali caratteristiche sulla base delle condizioni oggettive del bene. 


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