La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 25218 del 10 settembre scorso, ha sospeso per un anno un avvocato dall’esercizio della professione per aver trattenuto per sé le somme corrispondenti al pagamento, effettuato dalla parte soccombente in giudizio, delle spese legali liquidate in favore del cliente, nonostante avesse ricevuto dallo stesso il proprio compenso. Il professionista aveva lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 31 del codice deontologico forense sostenendo che nel caso di specie ‘trattandosi di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte’, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui al terzo comma, lettera b) del predetto articolo che consente all’avvocato di trattenere tali somme imputandole a titolo di compenso’.
Sospeso un anno l’avvocato manolesta
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