Con l’ordinanza n. 25533 depositata lo scorso 18 settembre la Corte di cassazione ha stabilito che il mutuo all’impresa in crisi è nullo solo se il giudice individua il reato. Il giudice che esclude dal passivo il credito della banca, dichiarando nullo il finanziamento concesso all’impresa in crisi, deve indicare la specifica norma penale violata e accertarne in concreto gli elementi oggettivi e soggettivi, compresa la partecipazione del finanziatore. Il richiamo all’ordine pubblico e al buon costume non basta.


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