Con l’ordinanza n. 23869/2026 la Suprema corte ha affermato che ai fabbricati abitativi concessi dall’imprenditore agricolo ai dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorate superiori a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, secondo l’art. 9, comma 3-bis, lettera f), Dl 557/1993, può essere riconosciuto il requisito di ruralità in funzione della strumentalità all’attività agricola anche se in possesso delle caratteristiche delle abitazioni di lusso. Il principio di diritto rimarca l’invalicabile confine tra i requisiti che la legge impone affinché, ai fini fiscali, si possa riconoscere il carattere di ruralità agli immobili abitativi e il requisito richiesto per poter considerare rurali le costruzioni strumentali all’esercizio delle attività agricole.


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