La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25915, depositata ieri, ha disposto che la regolarità formale della dichiarazione d’intento, pur se correttamente trasmessa in via telematica al Fisco, non è sufficiente a legittimare l’operazione quando tale dichiarazione sia ideologicamente falsa, perché proveniente da un soggetto privo dei requisiti sostanziali di esportatore abituale. Il caso trae origine da un accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha recuperato maggiore Iva in relazione a cessioni di beni effettuate senza applicazione dell’imposta, nei confronti di soggetti che si erano qualificati come esportatori abituali mediante dichiarazioni d’intento. Per l’Ufficio i cessionari non avevano i requisiti per avvalersi del plafond.
Nella dichiarazione d’intenti non basta una regolarità formale
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