Senza l’autorizzazione del Gip e l’avviso all’Ordine forense non è possibile procedere all’ispezione, alla perquisizione e al sequestro nello studio legale. E questo, anche se ad essere indagato è proprio l’avvocato. Ciò in quanto le speciali garanzie previste dall’art. 103 C.p.p. non riguardano la persona dell’avvocato ma servono a tutelare il diritto di difesa: la qualità di indiziato del legale non fa cessare l’esigenza di proteggere il segreto professionale e, dunque, i clienti. Così si sono espresse le Sezioni unite penali della Corte di cassazione nell’informazione provvisoria pubblicata all’esito dell’udienza del 24 settembre, che chiude il contrasto nella giurisprudenza di legittimità optando per un orientamento più garantista. 


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