Da oggi è operativo il decreto legislativo n. 160/2026 che all’articolo 437-bis c.p. prevede il reato di intelligenza artificiale insicura. Lo stesso punisce chi altera i sistemi ad alto rischio con una pena che può arrivare fino a 10 anni di reclusione. La sanzione investe anche gli enti fino a mille quote. Per l’omissione misure di sicurezza o sorveglianza per i sistemi ad alto rischio la reclusione è da 1 a 5 anni se deriva pericolo per la vita o l’incolumità pubblica e da 2 a 8 anni se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato. Per l’alterazione del sistema carcere da 2 a 6 anni e fino a 10 in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato. Ma se l’omissione è dovuta a colpa grave, la pena può essere ridotta di un terzo o di un sesto: la previsione, significa che anche la seria negligenza, oltre che il dolo, costituisce reato, pur se punito in modo meno severo. 


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