La Cassazione penale, nella sentenza n. 34589 dello scorso 28 settembre, dice addio alla messa alla prova se l’imputato evasore fiscale non paga le imposte non versate all’Erario. Le condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose e del reato, e se possibile il risarcimento del danno, costituiscono un elemento essenziale per la sospensione del procedimento con ‘probation’ dell’imputato: una condizione che non può essere sostituita dall’esito positivo del lavoro di pubblica utilità. E dunque cadono sia l’ordinanza di ammissione al beneficio sia la sentenza di estinzione del reato se nel programma di trattamento non sono previste condotte per la riparazione oppure il giudice non motiva sull’impossibilità di adempiere da parte dell’imputato in quanto incapiente.


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