Con l’ordinanza n. 25657 dello scorso 21 settembre la Corte di cassazione ha chiarito che l’amministratore può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni provocati dalla cattiva esecuzione dei lavori condominiali anche quando i difetti interessano balconi e altri elementi di proprietà esclusiva, purché essi siano collegati alla conservazione dell’edificio considerato nel suo complesso. I giudici di legittimità si sono pronunciati in merito ad una controversia nata dopo alcuni lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su un condominio. Tra le opere contestate vi erano quelle eseguite su balconi e ringhiere. La natura privata di questi elementi aveva portato ad escludere una parte dei danni dalla richiesta che poteva essere fatta valere dall’amministratore. Per la Cassazione invece l’amministratore può chiedere il risarcimento anche per i difetti che investono proprietà esclusive. 


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