Per la società beneficiaria di una scissione, l’erario non deve notificare due volte. Se il debito d’imposta nasce da fatti anteriori all’operazione straordinaria, la cartella di pagamento può esserle notificata direttamente, senza bisogno di un preventivo avviso di accertamento o di un avviso bonario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 25437 del 16 settembre 2026 che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rinviato la questione alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio. Il caso riguardava una Srl destinataria di una cartella Iva per il 2009, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del Dpr 633/1972. 


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