L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 178/2026, chiarisce che l’ente bilaterale che rimborsa ai propri iscritti le spese sanitarie non deve trasmettere i dati all’Amministrazione finanziaria, se i contributi che finanziano le prestazioni non hanno generato alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore. Non sussistendo alcun beneficio fiscale in capo al lavoratore sulla contribuzione del datore di lavoro, ed essendo indeducibile la quota del lavoratore, le spese sanitarie rimborsate dall’ente bilaterale si considerano rimaste a carico del lavoratore. Non sussiste quindi in capo all’ente alcun obbligo di comunicazione delle spese sanitarie rimborsate. 


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