Per le assemblee societarie ieri è scaduto il termine che consentiva lo svolgimento mediante strumenti di telecomunicazione e, per le quotate, la possibilità di poter imporre il rappresentante designato. Da oggi, dunque, questo cambia. Le assemblee di Srl si possono svolgere con tutti i partecipanti non radunati in un luogo fisico, anche se lo statuto non prevede la possibilità di usare collegamenti audio video. Invece, per fare assemblee virtuali di Spa occorre un’apposita previsione statutaria. In mancanza di questa clausola, la necessità della presenza fisica riguarda solo i soci e non anche gli amministratori e i sindaci, i quali possono intervenire collegandosi online. Anche qualora lo statuto della Spa sia privo di una clausola che abiliti l’assemblea non in presenza, è comunque lecito lo svolgimento dell’assemblea di Spa con tutti i partecipanti o parte di essi collegati via audio o video, qualora vi siano i presupposti per considerare l’assemblea come totalitaria.


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