Con la sentenza n. 34744 la Cassazione penale ricorda che l’assenza di modelli organizzativi da sola non è sufficiente per giustificare la condanna della società per trasgressione del decreto 231. La Corte sottolinea che la mancata adozione e l’inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell’illecito dell’ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall’accusa, mentre l’ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa. L’assenza del modello non configura come elemento costitutivo dell’illecito; ad assumere rilevanza sono oltre alla ‘compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente, la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due. 


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