Il Garante della privacy, con il provvedimento dello scorso 6 agosto, ha affermato che il titolare del trattamento non può lasciare senza risposta una richiesta con la quale il lavoratore ha chiesto di accedere ai propri dati personali. Anche quando ritiene che l’istanza presentata sia infondata, è tenuto a prenderla in carico e a rispondere nei termini previsti dal Gdpr. In caso di diniego il titolare del trattamento deve spiegare le ragioni della propria decisione e indicare all’interessato i rimedi esperibili. Nel caso analizzato è stata sanzionata una società per 39 mila euro a fronte di diverse violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Accesso a dati personali, obbligatorio rispondere
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