Con la sentenza n. 2358/2026, depositata lo scorso 20 luglio, la Cgt di II grado della Puglia applica il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026. La rottamazione quater chiesta dal debitore principale estingue anche il giudizio promosso dal cessionario d’azienda, chiamato a rispondere in solido ex art. 14 Dlgs n. 472/1997, benché quest’ultimo non abbia presentato alcuna dichiarazione di adesione. Basta che nel processo siano prodotti l’accoglimento della domanda di definizione e la prova del pagamento delle rate scadute. Nel caso analizzato una Srl aveva acquistato, nel febbraio 2020, un ramo d’azienda da altra società. Nel maggio 2022 l’Ader le notificava, quale coobbligata, due cartelle di pagamento relative ai debiti della cedente: una per Iva e l’altra per ritenute Irpef, entrambe scaturite dal controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Rottamazione a cascata
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