Il Ministero del Lavoro, nella nota protocollo n. 15911/2026, risponde all’interpello formulato dall’Ordine dei consulenti del lavoro precisando gli obblighi documentali e informativi a carico dell’azienda. Per i documenti informativi basta la messa a disposizione telematica mentre per i documenti con dichiarazione del lavoratore occorre, invece, la sottoscrizione con firma digitale, firma elettronica qualificata, firma elettronica avanzata o l’identificazione informatica dell’autore, non essendo sufficiente lo Spid e la Cie. Per tutti i documenti il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare, anche in sede di ispezione, le evidenze informatiche della messa a disposizione della documentazione e la riconducibilità delle dichiarazioni ai relativi lavoratori.
Identità digitale anche al lavoro
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