Con l’ordinanza n. 26027 depositata ieri la Corte di cassazione ha precisato che se l’appalto di servizi viene contestato come somministrazione irregolare di manodopera, il giudice deve verificare in concreto se ricorrono gli elementi sostanziali dell’appalto genuino, e quindi l’effettiva organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, l’esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e l’assunzione del rischio d’impresa, non potendosi fermare alla sola regolarità formale del contratto o alla mancanza di prova della consapevolezza del committente rispetto a eventuali frodi del fornitore. 


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