La Corte di cassazione, sezione tributaria, nell’ordinanza n. 25202 depositata lo scorso 10 settembre, ha stabilito che i terreni destinati a verde attrezzato sono soggetti all’imposta municipale propria (Imu). Secondo i giudici la nozione di edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa, cosicché l’inclusione di un’area in una zona destinata dal Prg ad attrezzature ed impianti di interesse generale, o a servizi pubblici o di interesse pubblico, non esclude l’oggettivo carattere edificabile dell’area ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.


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