La Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 23727/2026, ha affermato che la postergazione dei crediti da finanziamenti in qualunque forma concessi dal socio alla società in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, si applica anche a tipi sociali diversi dalla società a responsabilità e, in particolare, alle società cooperative, ma solo qualora le caratteristiche organizzative di queste società, da accertare in concreto, siano tali da consentire al socio di ottenere informazioni paragonabili a quelle di cui potrebbe disporre il socio di una Srl in base all’articolo 2476 del Codice civile. 


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