La Corte di cassazione, con la sentenza n. 31583 del 19 agosto 2026, è intervenuta in una vicenda di atti persecutori. Secondo i giudici di piazza Cavour la mancata comparizione del querelante all’udienza, cui sia stato citato in qualità di testimone, non integra l’ipotesi di remissione tacita della querela prevista, essendo detta forma di remissione incompatibile con il regime speciale previsto dall’articolo 612-bis, comma 4, Codice penale che ammette esclusivamente la remissione processuale nelle forme di cui all’art. 340 c.p.p.. Ovvero se fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale con dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità. In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.
C’è querela nonostante l’assenza
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