La Corte di cassazione dedica l’ordinanza n. 25301 dello scorso 14 settembre alla domanda di ripetizione di indebito tra condomini. Secondo i giudici qualora il soggetto che ha effettuato il pagamento alleghi di aver effettuato rimesse di denaro in favore del soggetto beneficiario a mezzo di assegni bancari recanti la clausola di non trasferibilità intestati a quest’ultimo, e produca gli assegni, la girata per l’incasso recante il timbro della banca d’appoggio del beneficiario, nonché gli estratti conto attestanti l’addebito delle somme con corrispondenza di importi e numeri identificativi, si configura una presunzione legale di avvenuto pagamento in favore del beneficiario. Grava, pertanto, su quest’ultimo l’onere di dimostrare il mancato incasso o l’omesso accredito dei titoli.


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