La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25868 dello scorso 28 settembre, ha stabilito che l’avvocato che incarica un collega di svolgere l’attività professionale in favore di un suo cliente è tenuto a pagargli gli onorari. Il contratto di patrocinio tra il professionista e il cliente non va confuso con la procura alle liti: quest’ultima non vale a provare in modo vincolante il soggetto che ha conferito il mandato professionale e che quindi deve pagare il compenso.


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