La banca è tenuta a monitorare i rischi del cliente professionale altrimenti non è al riparo dai risarcimenti per le operazioni ad alto rischio. L’intermediario finanziario, infatti, paga i danni se prima di esporlo a strumenti complessi non si accerta che al momento dell’acquisto permangano le condizioni che esistevano al momento della qualifica assegnata. Con la sentenza n. 26039/2026 la Corte di cassazione ha accolto il ricorso contro il doppio no, incassato in primo grado e in appello, da un investitore che chiedeva i danni per la violazione da parte degli obblighi di verifica dell’adeguatezza degli investimenti in prodotti finanziari derivanti da tre contratti-quadro di deposito titoli. Secondo i giudici di merito, però, l’istituto finanziario non doveva nulla al ricorrente che si era dichiarato investitore professionale privato. Ma per la Suprema corte si tratta di una ‘autocertificazione’ che non ha valore confessorio, ma è foriera di conseguenze giuridiche.


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